La violazione del vincolo paesaggistico è un reato anche quando la Natura ripristina l’ambiente

La violazione del vincolo paesaggistico è un reato anche quando la Natura ripristina l’ambiente

Con la sentenza, sez. III, 8 febbraio 2013, n. 6298 è stato affermato dalla Suprema Corte di cassazione un importante principio in materia di reati ambientali: il c.d. reato ambientale (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. è un reato formale, un reato di pericolo astratto e si configura nel momento in cui vengono realizzati interventi in area tutelata con il vincolo paesaggistico in assenza o in difformità della prevista autorizzazione.

Non è necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie illecita, la presenza di un danno effettivo al “bene ambiente” tutelato.

Il reato sussiste anche quando la Natura e il decorso del tempo – senza alcun contributo antropico – realizzino il ripristino ambientale.

Infatti, solo con il c.d. ravvedimento operoso (art. 181, comma 1 quinques, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e l’effettivo ripristino ambientale dei luoghi effettuato dal trasgressore prima della realizzazione d’ufficio da parte della pubblica amministrazione o prima della sentenza di condanna penale si estingue  il reato ambientale.

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