Caso Monte Valerio: Il Tar respinge il ricorso della Sales

Caso Monte Valerio: Il Tar respinge il ricorso della Sales

«Inammissibile per mancanza di interesse». Ribadita la correttezza del Piano provinciale delle attività estrattive.

Respinto il ricorso della Sales sul caso di Monte Valerio. Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire, condannando la Sales al pagamento delle spese processuali. Nella sostanza, i giudici ribadiscono la correttezza dell’ultimo Piano provinciale delle attività estrattive anche nella parte in cui lo stesso delimita la cava di Monte Valerio in modo più restrittivo rispetto al precedente Piano regionale. Perché il ricorso si fondava su questo.

La Sales infatti aveva impugnato la deliberazione del consiglio provinciale (la numero 54 del 10 giugno 2014) con la quale era stato approvato il Piano delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della provincia e degli atti inerenti la cava di Monte Valerio. La Sales ricordava di essere proprietaria di vasti terreni in quella località, su cui svolge da anni attività estrattiva e mineraria e sulla quale vanta un’autorizzazione comunale (la numero 4234 del 10 marzo 2000) per la coltivazione della cava di calcare, sito riportato nel Piano regionale delle attività estrattive (Praer) approvato nel 2007.

Ora, il Piano adottato dalla Provincia il 10 gennaio 2014 ha individuato nella cartografia il sito in questione con una diversa perimetrazione, «tale – si legge nella motivazione della sentenza tra i punti del ricorso – da comportare un’estensione notevolmente inferiore dello stesso. Per rimediare a tale erronea individuazione cartografica, la Sales ha proposto un’osservazione finalizzata a far coincidere la perimetrazione del piano regionale con quello provinciale. Un’identica osservazione è stata proposta, per un diverso sito estrattivo, dalla società Cave di Campiglia s.p.a.».

In sede di approvazione del Piano provinciale, l’osservazione di Cave di Campiglia era stata accolta, quella di Sales no. Di qui il ricorso al Tar con cui la Sales aveva chiesto l’annullamento del Piano provinciale limitatamente al profilo in questione formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Secondo la Provincia, costituitasi in giudizio insieme a Cave di Campiglia spa, non sussisteva però l’interesse ad agire della Sales perché «il Piano impugnato non modifica la destinazione delle aree comprese nel sito estrattivo, aree che il Comune di Campiglia ha distinto nel Regolamento urbanistico tra ambiti classificati “E10 – Area destinata ad attività estrattive” e ambiti classificati “E10/1 – Area destinata al ripristino ambientale”»; e «queste ultime aree sono sottratte all’attività di coltivazione e su di esse non ha inciso il Piano, che si è limitato a prendere atto di quanto già stabilito dal Comune e oggetto dell’autorizzazione rilasciata alla Sales nel 2000». Dunque, per la Provincia, «il piano provinciale non incide affatto sull’autorizzazione rilasciata alla Sales, avente validità ventennale e scadenza nel 2020, per cui il predetto Piano non pregiudica Sales, che dal suo annullamento non trarrebbe alcun beneficio».

La Sales aveva replicato sostenendo il proprio interesse a impugnare il piano provinciale «nella parte in cui non ha perimetrato e localizzato correttamente la cava di Monte Valerio, in contrasto con quanto previsto dal Piano regionale». Inoltre «nelle aree soggette a ripristino ambientale è possibile recuperare materiali utilizzabili per la commercializzazione; in particolare, il progetto di ripristino dell’area E10/1 della cava di Monte Valerio prevede un recupero di 630.000 mc. di materiale: la mancata inclusione di tale area nella perimetrazione del sito in sede di piano provinciale comporta il rischio che detti materiali non possano essere commercializzati».

Secondo i giudici del Tar, la Sales era solo legittimata a impugnare il piano, in quanto titolare di una posizione qualificata idonea, ma non aveva l’interesse a proporre il ricorso, «che dovrebbe trovare fondamento in un concreto pregiudizio subito per effetto dell’atto impugnato e nel correlativo vantaggio perseguito attraverso l’annullamento dello stesso: pregiudizio e vantaggio che non risultano puntualmente identificati». Inoltre, «il previsto adeguamento della pianificazione comunale ai contenuti del Piano provinciale non si traduce necessariamente in un pregiudizio per la società ricorrente, tenuto peraltro conto che detto adeguamento non può in ogni caso incidere sull’autorizzazione rilasciata, che resta valida fino alla naturale scadenza». Infine, sempre secondo il Tar, «la previsione relativa al recupero di 630.000 mc. di materiale dall’area E10/1 della cava di Monte Valerio è oggetto di un’affermazione priva di adeguato supporto documentale» e tale previsione «se effettivamente sussistente non risulta comunque pregiudicata dal Piano provinciale, che fa salve le autorizzazioni già rilasciate e dunque anche il progetto di ripristino ambientale presentato dalla società ricorrente e autorizzato dal Comune di Campiglia». Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire.

Il Tirreno 9.3.2016

image_pdfSalva Pdfimage_printStampa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *