Con 516 euro sanano l’abuso: l'”ecomostro” ora diventa regolare
La vicenda della «Torretta» nel parco de I Lecci sulla Principessa. Verrebe da dire «Tanto rumore per nulla». La vicenda dell’«ecomostro» nel parco de «I Lecci» sulla Principessa si risolve con un indennizzo di 516 euro al Comune. Eppure il manufatto era stato sequestrato dalla Forestale e c’erano state una serie di azioni legali da parte di Comitati.
L’allarme, – lo ricordiamo –– fu lanciato da un gruppo di cittadini e turisti che si firmarono «Robinsan». L’appello era chiaro: a «…qualcuno fermi quell’ecomostro» riferendosi al costruendo edificio all’interno dell’area del parco Hotel I Lecci (La Nazione luglio 2011). Si trattava di un edificio denominato Torretta in via della Principessa n. 114. Ora con la determina 207 del 14 marzo (resa pubblica ieri), la vicenda sembra giunta al suo epilogo.
In pratica l’abuso viene considerato sanato. Infatti, visto che le opere in questione ricadono in zona di vincolo ambientale la determina del Comune di San Vincenzo afferma che: «a seguito del parere da parte della Commissione Edilizia Integrata, nella seduta del 29 ottobre 2015, favorevole alla sanatoria delle opere abusive, preso atto che l’intervento è stato realizzato su un’area già da tempo compromessa da fabbricati ed opere in cemento armato di contenimento del terreno; ritenuto che il fabbricato in esame non abbia aggravato la qualità dell’ambiente e del paesaggio, ritenuto inoltre che la traslazione del volume fuori terra realizzata non abbia modificato l’impatto complessivo dell’edificio sul paesaggio rispetto a quanto a suo tempo autorizzato; si esprime parere favorevole.
A seguito del parere della Commissione Edilizia Integrata, anche la Soprintendenza di Pisa ha espresso il proprio parere favorevole per quanto di competenza alla compatibilità paesaggistica delle opere, concordando con la commissione del paesaggio in data 29/12/2012». «Così –si legge nella determina – dal punto di vista paesaggistico la richiesta di autorizzazione in sanatoria può essere accolta essendo stata accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima». «Dato che la sanzione amministrativa va applicata anche in assenza di danno –si legge ancora testualmente – essendo sufficiente la violazione formale stante la natura della sanzione stessa volta a dissuadere il privato dall’evitare il controllo preventivo, e di valorizzare la necessità di ottenere il preventivo titolo autorizzatorio».
Così a firma del Segretario Generale del Comune Lucio D’Agostino (in sostituzione del dirigente settore servizi per il territorio ed attività produttive) determina di far propria la relazione tecnica e di determinare la misura della indennità di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in euro 516,46; di provvedere ad introitare tale importo voce: Proventi sanzioni ambientali». L’importo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di notifica. Ma è chiaro che questa decisione, con la sanatoria concessa tra l’altro ad un costo molto abbordabile, farà molto discutere.
Piero Bientinesi – La Nazione 30.3.2016
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