Il caso Rimigliano sotto la lente della giustizia. Informata anche la Commissione Europea

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, ha inoltrato uno specifico ricorso  avverso la variante urbanistica.

Communicato:

Giù le mani dalla Tenuta di Rimigliano (San Vincenzo)!

La costa di Rimigliano è certamente una delle più belle della Toscana e dell’intero litorale tirrenico,  una splendida spiaggia e cordone dunale (altezza media 5-10 mt.) con vegetazione mediterranea della lunghezza di circa km. 6, ricadente nel demanio marittimo (artt. 822 e ss. cod. civ.) e nel Parco naturale costiero di Rimigliano (circa 120 ettari).

Il litorale (già di proprietà dei della Gherardesca), sostanzialmente integro e ricoperto in buona parte da macchia mediterranea evoluta, è tutelato con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), delimitato dal mare da un lato e dalla strada provinciale “della Principessa” (n. 23) dall’altro, facente parte del complesso dei Parchi della Val di Cornia (Parco naturale costiero di Rimigliano, Parco archeologico di Baratti e Populonia, Parco minerario di San Silvestro, Parco costiero della Sterpaia, Parco naturale di Montioni, Parco forestale di Poggio Neri), istituiti in forma coordinata dai Comuni di San Vincenzo, Campiglia Marittima, Piombino, Sasseta e Suvereto a partire dal 1973.   La conformazione naturale del litorale è rimasta inalterata da quando – ai primi dell’800 – Napoleone I fece realizzare la strada costiera “della Principessa” per la sorella Elisa Bonaparte, da lui designata quale Principessa di Piombino.

Attualmente i Parchi della Val di Cornia – a eccezione proprio del Parco naturale costiero di Rimigliano – sono  classificati area naturale protetta di interesse locale – A.N.P.I.L., ai sensi della legge regionale n. 49/1995. L’area oltre la strada provinciale n. 23 rientra nella Tenuta di Rimigliano (560 ettari), anch’essa tutelata da norme di salvaguardia.

Negli anni ’70-’80 del secolo scorso i Comuni interessati (San Vincenzo, Campiglia Marittima, Piombino, Sasseta e Suvereto) predisposero piani regolatori generali – P.R.G. coordinati, proprio per salvaguardare le caratteristiche ambientali e culturali del territorio della Val di Cornia.  Successivamente (1998) il Comune di San Vincenzo predispose un autonomo piano strutturale, comprendente possibilità edificatorie nella Tenuta di Rimigliano.    Il vigente piano strutturale (legge regionale n. 1/2005) di San Vincenzo (variante approvata con deliberazione Consiglio comunale n. 81 del 26 settembre 2009) classifica (sottosistemi ambientali A1 e A2) l’area costiera di Rimigliano quale zona di tutela integrale.

Tuttavia, assurdamente, il Comune di San Vincenzo (LI), con deliberazione Consiglio comunale n. 96 del 22 ottobre 2010, ha adottato una variante al regolamento urbanistico per il sottosistema della pianura costiera – Tenuta di Rimigliano comprendente, in estrema sintesi, la previsione di un nuovo complesso turistico-ricettivo (150 posti letto) avente volumetria di mc. 18.000, la demolizione di circa il 75% degli edifici storici della Tenuta di Rimigliano per una successiva ricostruzione quali 180 residenze stagionali, la realizzazione di piscine, impianti sportivi, campo da golf (18 buche), parcheggi, servizi.  In buona sostanza, si tratterebbe di una variante urbanistica finalizzata alla realizzazione degli interventi immobiliari predisposti dalla fiorentina Progenia s.r.l. su mq. 7.500 (ricettivo) + mq. 25.000 (residenziale).

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – dopo verifiche da parte dei propri soci toscani e segnalazioni da parte del combattivo Comitato per Campiglia – ha, quindi, inoltrato uno specifico ricorso (27 luglio 2011) avverso la variante urbanistica foriera di mattoni e cemento in un contesto ambientale-paesaggistico di rara suggestione.   Una nuova azione legale contro la speculazione immobiliare sulle coste toscane, dopo quella per la tutela delle dune di Rimigliano (18 luglio 2011).

Vari i motivi di ricorso. Infatti, la predisposizione di una variante al regolamento urbanistico per il sottosistema della pianura costiera relativa esclusivamente alla Tenuta di Rimigliano si presenta quale variante allo strumento urbanistico generale (piano strutturale) e appare palesemente incongrua rispetto all’impianto della pianificazione urbanistica comunale generale e al contesto dei Parchi della Val di Cornia.     In particolare il piano di indirizzo territoriale – P.I.T., approvato con deliberazione Consiglio regionale n. 72 del 24 luglio 2007 (scheda di paesaggio “ambito 23 Val di Cornia“, obiettivi di qualità e azioni prioritarie) e la successiva attuazione paesaggistica (deliberazione Consiglio regionale n. 32 del 16 giugno 2009) non consentono le previsioni edificatorie contenute nella predetta variante urbanistica.  Inoltre, dalle “osservazioni” inoltrate (marzo 2011) dalla Regione Toscana (art. 17 della legge regionale n. 1/2005), in merito alla variante urbanistica in argomento si evince con chiarezza l’assenza di una corretta, preventiva e vincolante procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

La V.A.S., prevista dalla direttiva n. 2001/42/CE, interessa piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull’ambiente e le varie componenti ambientali (artt. 12 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), mentre la Regione Toscana vi ha dato attuazione con la legge regionale n. 10/2010.          La conclusione del procedimento di V.A.S. è precedente e vincolante all’approvazione definitiva ed all’efficacia dei piani e programmi ad essa assoggettati. Fondamentale è la fase della consultazione del pubblico con le specifiche modalità previste dalla legge.  Si ricorda, inoltre, che “la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge” (art. 11, comma 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.).

Giù le mani dalla Tenuta di Rimigliano!

p. Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Stefano Deliperi

Il ricorso del GRIG in versione originale (documento pdf)

Sulla stampa:

Corriere Etrusco 28.7.2011

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