La Regione può modificare i piani urbanistici comunali per adeguarli agli atti di pianificazione regionali per la salvaguardia ambientale

La Regione può modificare i piani urbanistici comunali per adeguarli agli atti di pianificazione regionali per la salvaguardia ambientale

Rilevante pronuncia del Consiglio di Stato in tema di poteri regionali per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali per ragioni di salvaguardia ambientale.

La sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013 ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale costante secondo cui alla Regione è in ogni caso consentito, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/1942 e s.m.i., apportare, al momento dell’approvazione degli strumenti urbanistici comunali, quelle modifiche e correzioni necessarie per assicurare il rispetto degli atti di pianificazione sovraordinati in materia di tutela del paesaggio e dei valori storico-culturali del territorio, modifiche qualificabili come obbligatorie: “alla regione è comunque consentito, all’atto di approvazione dello strumento urbanistico, apportare modifiche per assicurare il rispetto di altri strumenti di pianificazione regionali e per la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici (Cons. St. Sez. IV, 1.12.2011, n. 6349), modifiche che si atteggiano come obbligatorie per la stessa autorità regionale (Cons. St. Sez. IV, 26.2.2013, n. 1182) e che, per altre aree , sono state recepite dallo strumento urbanistico, data la presenza in tutto il territorio comunale di emergenze culturali ed ambientali rinvenienti sia da leggi statali che regionali (Cfr. Cons. St. Sez. IV, 5.3.2008, n. 925 e n. 928; 10.4.2008, n. 1516 )”.
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