L’autorizzazione paesaggistica “a sanatoria” non è consentita, se non in ipotesi marginali

L’autorizzazione paesaggistica “a sanatoria” non è consentita, se non in ipotesi marginali

La nuova formulazione dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è estremamente restrittiva per l’eventuale emanazione di autorizzazioni paesaggistiche a sanatoria, avendole ricondotte a ipotesi marginali (assenza di aumento di superfici o volumi, difformità di materiali da quelli autorizzati, lavori configurabili come manutenzioni ordinarie o straordinarie).

Lo ha ribadito la sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2014, n. 2806, che ha ricordato come il comma 4° ne abbia inibito il rilascio in presenza di aumenti di superficie o volumetrici non autorizzati: “l’art. 167, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a sanatoria quando il manufatto realizzato in assenza di valutazione di compatibilità abbia determinato la creazione o l’aumento di superfici utili o di volumi”.

La ratio della norma, ritenuta costituzionalmente legittima e condivisibile, è quella “di costituire un più solido deterrente contro gli abusi (al fine di prevenirli) dei privati (verificatisi nel recente passato in dimensioni notevoli sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo), a tutela di beni costituzionalmente protetti”.

La medesima linea interpretativa è ormai seguita sia in sede di cognizione (vds. Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2013, n. 3373), sia in sede penale esecutiva (vds. ordinanza Tribunale penale di Cagliari, Sez. II, 20 maggio 2014).

Un bel deterrente per l’abusivismo edilizio, un sostegno per la difesa del paesaggio e del territorio.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

grig

Leggi tutto

image_pdfSalva Pdfimage_printStampa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *