L’eco-resort Paradù, nell’ex Club Mediterranée, ha superato le procedure di valutazione ambientale?

L’eco-resort Paradù, nell’ex Club Mediterranée, ha superato le procedure di valutazione ambientale?

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato una nuova richiesta di informazioni a carattere ambientale e adozione degli opportuni interventi (21 maggio 2014) riguardo l’ormai imminente conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’ex Club Mediterranée e avvìo dell’attività ricettiva della struttura turistica Paradù Resort da parte della Società MEDonoratico s.r.l. sul litorale di Marina di Castagneto, in Comune di Castagneto Carducci (LI).

paradu casetteIn base a quanto pubblicizzato, la struttura presenterebbe 190 chalet in legno con 356 appartamenti spaziosi, che possono ospitare da 2 a 6 persone, posizionate – secondo segnalazioni pervenute – per un periodo massimo di 120 giorni (sei mesi) all’anno, oltre a servizi (ristorazione, reception, centro sportivo, ecc.) connessi.

Interessati il Comune di Castagneto Carducci, la Regione Toscana, il Ministero per i beni e attività culturali, la Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici per la Toscana, il Corpo forestale dello Stato, i Carabinieri del N.O.E. e, per opportuna informazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno e la Commissione europea.

L’intera fascia costiera in argomento, sulla costa e ricoperta in parte da macchia mediterranea evoluta, già interessata da fenomeni di edilizia di carattere turistico, è tutelata con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

paradu 3Che cosa è in corso di realizzazione.

L’associazione ecologista ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, raccogliendo preoccupate segnalazioni di residenti, ha già svolto diverse azioni per verificare ambiti ed estensione dell’iniziativa turistico-edilizia, che ha suscitato e suscita un acceso dibattito.

In seguito alle precedenti richieste ecologiste di informazioni ambientali e adozione provvedimenti (29 agosto 2012, 5 aprile 2013) sono pervenute le seguenti risposte:

paradu 1* il Comune di Castagneto Carducci (nota Area 5 – Governo del territorio e Sviluppo economico n. 16677 del 3 settembre 2012) aveva illustrato le vicissitudini progettuali relative all’area in argomento, rientrante nella scheda n. 76 (U.T.O.E. n. 6 – Serristori) del vigente Regolamento urbanistico (RU), e fino ad allora non pervenute ad alcuna autorizzazione edificatoria definitiva;

* successivamente il Comune di Castagneto Carducci (nota Area 5 – Governo del territorio e Sviluppo economico n. 16677 del 3 settembre 2012), aveva reso noto, in estrema sintesi, che “al momento non risultano presentate istanze e titoli abilitativi necessari per il posizionamento di strutture ricettive di soggiorno mobili all’interno del Villaggio, ma solo la richiesta di Autorizzazione paesaggistica per le tipologie di strutture ricettive di soggiorno mobili.  Al momento (settembre 2012) vi sarebbero solo ristrutturazioni di opere già esistenti e demolizione di strutture abusive, mentre “sono state attivate le opportune verifiche, tese ad accertare la veridicità” riguardo la precedente sussistenza delle reti idriche, fognarie, antincendio, elettriche dichiarate nelle S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), ai sensi della legge n. 122/2010;

paradu 5* ancora il Comune di Castagneto Carducci (nota Area 5 – Governo del territorio e Sviluppo economico n. 9158 del 29 aprile 2013) comunicava, in estrema sintesi, che “al momento non risultano presentate istanze e titoli abilitativi necessari per il posizionamento di strutture ricettive di soggiorno mobili all’interno del Villaggio, ma solo la richiesta di Autorizzazione paesaggistica per le tipologie di strutture ricettive di soggiorno mobili;

* la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Pisa (nota prot. n. 7195 del 22 maggio 2013), integralmente riportata in questo articolo: in sostanza, le uniche operazioni autorizzate sotto il profilo paesaggistico risultano le demolizioni delle opere abusive in precedenza realizzate (n. 173 tucul con base in cemento), la ristrutturazione di alcune strutture per servizi comuni già esistenti, la sistemazione del primo lotto di case mobili temporanee per verificarne l’impatto.

Le procedure di valutazione degli impatti ambientali.

Attualmente i lavori sono in via di conclusione ed è annunciata la prossima apertura della struttura ricettiva dell’eco-resort Paradù (così definito dai promotori Riccardo Mariotti e Gaddo della Gherardesca), ma non è stato possibile appurare se sia stata svolta e, soprattutto, conclusa positivamente la procedura di verifica di assoggettabilità (screening), finalizzata a valutare se – per le conseguenze ipotizzate – sia necessario svolgere la più approfondita e incisiva procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)[1].

La disciplina toscana sulle “case mobili” di dubbia legittimità.

In relazione a casi come quello del Paradù Resort, vi sono poi ulteriori considerazioni da fare su un fenomeno di trasformazione del territorio decisamente sottostimato[2].   In Toscana, nel corso degli anni, è stata adottata una disciplina delle “case mobili” non proprio in linea con il quadro normativo nazionale di tutela del paesaggio e governo del territorio.

Infatti, se è pur vero che l’art. 41, comma 4°, della legge n. 98/2013 ha modificato il concetto di “nuova costruzione”, si rammenta che anche i posizionamenti di “case mobili” sono considerati interventi di “nuova costruzione”, qualora “non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), soprattutto se allacciati alle reti di urbanizzazione (fognature, elettricità, gas, ecc.) e sono soggetti in via generale al preventivo rilascio del permesso di costruire (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), nonché dell’autorizzazione paesaggistica secondo giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, n. 22054, ma anche Corte cost., 27 giugno 2008, n. 232).

Non solo.

Secondo la giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2013, n. 10235, Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2012, n. 4850), per essere legittima la natura precaria di un’opera dev’essere connessa a un uso effettivamente limitato nel tempo – non superiore a 90 giorni – e per fini legati a un utilizzo contingente, dovendosi poi provvedere a un’effettiva sollecita rimozione.   Non è sufficiente la presenza dei requisiti dell’amovibilità e della temporaneità: è necessario valutare l’aspetto della permanenza nel tempo, anche in assenza del requisito dell’immobilizzazione al suolo e della presenza di collegamenti a eventuali sottoservizi (fognature, energia elettrica, gas, ecc.).

Invece, la normativa regionale toscana presenta elementi di dubbia legittimità in materia, quando dispone (art. 29, comma 2°, della legge regionale Toscana n. 42/2000) che “è consentita in non più del 40 per cento delle piazzole l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento”, legando il requisito della temporaneità alla permanenza del campeggio/struttura ricettiva.[3]

Per una corretta gestione del territorio.

In una Toscana dove sembra essersi smarrito il tradizionale e ben noto buon governo del territorio (basti pensare al futuro della Tenuta di Rimigliano, sul litorale di San Vincenzo, oggetto di aspre polemiche e vicissitudini sul piano giuridico), il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica che i progetti siano correttamente inseriti in un contesto ambientale e paesaggistico di rilevante interesse e siano stati preventivamente vagliati in modo adeguato dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche perché c’è il precedente negativo della mancata esecuzione degli interventi di demolizione di una lunga serie di opere abusive – fra le quali 117 “case in muratura” e 286 “capanne polinesiane” – in base alle ordinanze del Comune di Castagneto Carducci n. 2165 e n. 2166 del 31 ottobre 1992 e al mancato intervento sostitutivo di legge da parte della Regione Toscana, pur annunciato con nota B/8435/72 del 6 agosto 1992.

p. Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Stefano Deliperi

ulteriori informazioni su http://gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com

[1] la realizzazione di villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno di centri abitati” dev’essere preceduta da positiva conclusione di procedura di verifica di assoggettabilità – screening, ai sensi della direttiva n. 2011/92/UE (allegato II, punto 12, lett. c), decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (art. 20, allegati II e IV), legge regionale Toscana n. 10/2010 (artt. 48 e ss.), estesa a  ampliamenti e/o modifiche al fine di verificarne gli impatti cumulativi, come da giurisprudenza costante.   In Toscana, tale competenza è assegnata al Comune territorialmente competente (legge regionale Toscana n. 10/2010, allegato B3, lettere i, l).

[2] per esempio, il vicino Canado Club, sempre sul litorale sul litorale di Marina di Castagneto, in Comune di Castagneto Carducci (LI).

[3] vds. anche deliberazione Giunta regionale Toscana 16 aprile 2014, n. 313, “Circolare in merito all’interpretazione del l.r. 42/2000 in rapporto alla l.r. 1/2005 in materia di strutture amovibili posizionate nei campeggi, con riferimento all’impatto sulla disciplina regionale dell’art. 41 comma 4 del decreto legge 69/2013, convertito con modificazioni in L. 98/2013”.

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