Nel bosco non si costruisce se l’impatto ambientale è sensibile

Nel bosco non si costruisce se l’impatto ambientale è sensibile

Rilevante pronunciamento del Consiglio di Stato in tema di salvaguardia del bosco e trasformazioni edilizie, ripreso dalla rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente.

La sentenza Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2013, n. 1481 ha ribadito l’interpretazione giurisprudenziale costante in materia (vds. per tutti Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2012, n. 4502) secondo cui nel nostro Ordinamento il concetto, sotto il profilo giuridico, di “bosco” – tutelato con il vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) – si riferisce anche alla macchia mediterranea, a prescindere dalla presenza di alberi ad alto fusto e di radure, secondo poi quanto indicato dal decreto legislativo n. 227/2001 e s.m.i.

La presenza del “bosco” e del conseguente vincolo paesaggistico può legittimamente limitare la trasformazione edilizia dei terreni pur astrattamente legittima in base agli strumenti urbanistici.

Dev’essere presa in considerazione, in ogni caso, l’intera area interessata e non il mero ambito spaziale oggetto di eventuale trasformazione. In caso diverso, sarebbe agevole “ritagliare” ambiti ridotti (inferiori ai mq. 2.000 previsti dall’art. 2, comma 6°, del decreto legislativo n. 227/2001 e s.m.i.) destinati – per esempio – all’edificazione.

E la definizione “residuale” di bosco sul piano giuridico, ove non siano intervenute definizioni normative regionali, è competenza dello Stato, come ribadito anche dalla sentenza della Corte di cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 2007, n. 1874.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

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